Come abbiamo già visto negli ultimi anni l’assicurazione ciclomotore è diventata sempre di più simile alle assicurazioni auto ed è dunque ora possibile inserire ulteriori garanzie di copertura sul proprio mezzo come ad esempio il furto incendio.

Questa garanzia a differenza delle polizze auto non è obbligatoria e presenta le medesime condizioni contrattuali applicate per le automobili.

Analizziamo ora le diverse coperture del furto e incendio per ciclomotore:

La copertura per il furto del ciclomotore

La clausola di copertura da furto per ciclomotore, obbliga l’assicurazione in caso di totale o parziale furto del ciclomotore a risarcire l’assicurato del danno subito. In caso di furto totale del mezzo la compagnia risarcirà il proprio cliente per un valore pari a quello di mercato del ciclomotore al momento del furto.

Per il furto parziale di parti del ciclomotore non tutte le compagnie assicurative si comportano allo stesso modo: alcune compagnie contemplano il rimborso da furto di parti di ricambio, accessori originali e optional mentre altre prevedono il risarcimento per il danno causato dal tentativo di furto parziale rimborsando ad esempio i danni alla carrozzerie o alle parti che si tentavano di rubare e che sono rimaste danneggiate.

Come per le assicurazioni auto a fronte di un premio maggiore sarà possibile estendere la propria copertura per furto presso tutte le compagnie assicurative anche ai casi menzionati sopra e non previsti dal normale contratto di furto e incendio.

La copertura per ciclomotore da incendio

La copertura dell’assicurazione ciclomotore da incendio non contempla molte delle possibilità proprie della omologa polizza per auto. La copertura per il ciclomotore è infatti limitata ai casi in cui il mezzo venga messo a fuoco in maniera non dolosa ed in particolare a seguito del contatto con un fulmine o a causa di autocombustione interna causata ad esempio dallo scoppio della centralina di alimentazione del mezzo o da un cortocircuito che innesca la fiamma causa dell’incendio.

Come la clausola furto anche per l’incendio non esiste obbligatorietà come per le auto e data la natura altamente improbabile delle casistiche necessarie al risarcimento è una delle clausole meno stipulate per quanto concerne il settore delle assicurazioni per ciclomotore.

La clausola furto e incendio può essere assoggettata dalle compagnie assicurative a franchigia, una clausola accessoria attraverso la quale per una somma stabilita in fase di stipula di contratto sarà l’assicurato ad autoliquidare il danno subito da furto o incendio del ciclomotore.

Nel caso in cui il danno risulti superiore alla franchigia, l’assicurazione risarcirà il danno per la differenza tra il suo ammontare e l’ammontare della franchigia stessa.

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Fino ai primi anni ’90 l’assicurazione per ciclomotore era obbligatoria esclusivamente per i ciclomotori targati ovvero dai 125cc di cilindrata in poi. A causa poi della larghissima diffusione dei ciclomotori 50cc dovuta probabilmente anche alla facoltatività dello stipulare una polizza assicurativa e al conseguente aumento di sinistri il governo con un decreto entrato in vigore il primo ottobre del 1993 ha definivamente stabilitò l’obbligo di assicurazione su tutti i veicoli e ciclomotori.

A partire da quella data il tagliando di assicurazione del ciclomotore è diventato a tutti gli effetti un documento legato al veicolo alla pari del libretto di circolazione e del bollo.

E mentre fino a quei tempi l’assicurazione ciclomotore vedeva una forte concorrenza fra le varie compagnie assicurative desiderose di avere quei clienti in più che decidevano per tutelare il proprio mezzo attraverso una polizza, a seguito dell’entrata in vigore del decreto si è assistito ad un’impennata dei costi delle polizze e ad un assimiliamento pressochè totale delle assicurazioni a quelle degli autoveicoli.

Analizziamo ora i vari aspetti delle polizze per ciclomotori:

  • Sono polizze personali dunque il premio annuale verrò stabilito in base a fattori soggettivi dell’individuo come l’età, la regione di residenza e gli eventuali sinistri avuti in passato.
  • Sono soggette al bonus-malus ovvero alla diminuzione/aumento del premio annuo a seconda della mancanza o della presenza di sinistri causati dall’assicurato
  • Il loro prezzo è variabile principalmente a seconda della cilindrata del mezzo assicurato: un cinquantino verrà assicurato con una spesa decisamente inferiore rispetto ad altri ciclomori con cilindrata di 125cc o 250cc
  • A partire dal 2004 la polizza assicurativa sui ciclomotori è vincolata al possesso di patentino di guida da parte di soggetti minorenni. In caso di sinistro causato da un soggetto non in possesso di tale documento da diritto alla compagnia di assicurazione di rivalersi sui genitori del conducente del mezzo
  • Sono polizze espandibili: come per le auto è possibile aggiungere elementi di copertura aggiuntivi come ad esempio il furto e incendio. Anche in questo caso l’aumento del premio annuale sarà stabilito in base a diversi fattori, primo fra i quali la regione o zona di residenza dell’assicurato

In base a tutte queste caratteristiche è difficile stabilire quale polizza ciclomotore sia più vantaggiosa di un altra; il consiglio migliore che ci sentiamo di offrire è quello di richiedere diversi preventivi a parità di servizi offerti e di consultare in prima istanza le compagnie assicurative online o telefoniche leader incontrastate del risparmio sulle polizze.

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