Come abbiamo già visto negli ultimi anni l’assicurazione ciclomotore è diventata sempre di più simile alle assicurazioni auto ed è dunque ora possibile inserire ulteriori garanzie di copertura sul proprio mezzo come ad esempio il furto incendio.

Questa garanzia a differenza delle polizze auto non è obbligatoria e presenta le medesime condizioni contrattuali applicate per le automobili.

Analizziamo ora le diverse coperture del furto e incendio per ciclomotore:

La copertura per il furto del ciclomotore

La clausola di copertura da furto per ciclomotore, obbliga l’assicurazione in caso di totale o parziale furto del ciclomotore a risarcire l’assicurato del danno subito. In caso di furto totale del mezzo la compagnia risarcirà il proprio cliente per un valore pari a quello di mercato del ciclomotore al momento del furto.

Per il furto parziale di parti del ciclomotore non tutte le compagnie assicurative si comportano allo stesso modo: alcune compagnie contemplano il rimborso da furto di parti di ricambio, accessori originali e optional mentre altre prevedono il risarcimento per il danno causato dal tentativo di furto parziale rimborsando ad esempio i danni alla carrozzerie o alle parti che si tentavano di rubare e che sono rimaste danneggiate.

Come per le assicurazioni auto a fronte di un premio maggiore sarà possibile estendere la propria copertura per furto presso tutte le compagnie assicurative anche ai casi menzionati sopra e non previsti dal normale contratto di furto e incendio.

La copertura per ciclomotore da incendio

La copertura dell’assicurazione ciclomotore da incendio non contempla molte delle possibilità proprie della omologa polizza per auto. La copertura per il ciclomotore è infatti limitata ai casi in cui il mezzo venga messo a fuoco in maniera non dolosa ed in particolare a seguito del contatto con un fulmine o a causa di autocombustione interna causata ad esempio dallo scoppio della centralina di alimentazione del mezzo o da un cortocircuito che innesca la fiamma causa dell’incendio.

Come la clausola furto anche per l’incendio non esiste obbligatorietà come per le auto e data la natura altamente improbabile delle casistiche necessarie al risarcimento è una delle clausole meno stipulate per quanto concerne il settore delle assicurazioni per ciclomotore.

La clausola furto e incendio può essere assoggettata dalle compagnie assicurative a franchigia, una clausola accessoria attraverso la quale per una somma stabilita in fase di stipula di contratto sarà l’assicurato ad autoliquidare il danno subito da furto o incendio del ciclomotore.

Nel caso in cui il danno risulti superiore alla franchigia, l’assicurazione risarcirà il danno per la differenza tra il suo ammontare e l’ammontare della franchigia stessa.

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